Quando la detrazione del contratto d’affitto può essere sommata a quella per gli interessi passivi del mutuo?
Quando sono possibili nella stessa dichiarazione dei redditi le detrazioni per il mutuo dell’abitazione principale e quelle per il contratto di affitto di cui si è titolare? È possibile portare in detrazione entrambe le spese o le due agevolazioni devono essere alternative?
La detrazione per gli interessi passivi del mutuo è possibile quando il mutuo è stato stipulato per l’acquisto di una abitazione principale e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo a quello di stipula del mutuo. L’immobile, per godere dell’agevolazione, deve essere, quindi, utilizzato come abitazione principale.
Per quel che riguarda la detrazione del contratto di locazione di unità immobiliare spetta soltanto che le stesse siano adibite ad abitazione principale.
Alla luce di questo sembrerebbe che le due detrazioni non siano possibili nella stessa dichiarazione dei redditi poiché apparirebbero alternative. Ma dal 2001 si intende come abitazione principale quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta quindi al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Quindi se il contribuente ha stipulato un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in cui dimorano abitualmente coniuge o figli, o comunque parenti entro il terzo grado di parentela e lui ha la propria residenza in un immobile con contratto d’affitto, le due detrazioni sono fruibili. Si pensi, ad esempio, ai padri separati che lasciano la casa coniugale acquistata con mutuo, ai propri figli e si trasferiscono a vivere in affitto, o si pensi ai lavoratori costretti a cambiare città per lavoro che vivono in affitto pur possedendo una caso in cui dimorano i familiari. In questi casi, dunque, entrambe le detrazioni sono possibili nella stessa dichiarazione dei redditi.
Per ottenere la detrazione è necessario:
- essere proprietari dell’abitazione e aver stipulato il mutuo nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.
- concludere i lavori nel termine previsto dal provvedimento edilizio che ha consentito la costruzione dell’immobile
- adibire l’immobile ad abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari – coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo – entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione
QUICK TIPS
A parte il mutuo “ipotecario”, esistono molteplici tipologie di mutuo proposti da istituti finanziari o bancari. Ecco i principali:
- mutuo a tasso fisso: so tratta di un finanziamento con un tasso d’interesse fissato sul contratto, da pagare per tutta la durata del contratto di mutuo, senza alcuna possibilità di modifica. E’ meno vantaggioso poiché non aperto al beneficio di eventuali riduzioni dei tassi sui mercati. Ciò, tuttavia, potrebbe essere considerato un vantaggio invece nel caso questi ultimi aumentino.
- mutuo a tasso variabile: a differenza del mutuo a tasso fisso, questa tipologia di mutuo prevede una variazione del tasso da pagare rispetto a quello di partenza, in base a scadenze prefissate e seguendo i cambiamenti od oscillazioni dei tassi di mercato. Risulta meno vantaggioso in caso di crescita dei tassi con relativo incremento, anche se graduale, l’importo complessivo delle rate da pagare rispetto a quelle iniziali.
- mutuo a tasso misto: questo mutuo è caratterizzato dall’alternanza di tassi fissi e variabili secondo delle scadenze prefissate o comunque in base a delle condizioni specifiche indicate nel contratto sottoscritto. I pro e contro sono esattamente gli stessi già menzionati nei paragrafi precedenti.