La costituzione in mora è la richiesta di adempimento di un obbligo che un creditore invia per iscritto ad un soggetto insolvente, come descritto dall’art. 1219 del codice civile.
L’atto di costituzione in mora viene solitamente inoltrato tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da provare la data del ricevimento. Essendo un atto recettizio, infatti, essa è valida solo dal momento in cui viene formalmente ricevuto e conosciuto dal destinatario.
Oltre a quanto appena segnalato, per essere considerata valida la costituzione in mora deve indicare:
- l’entità del credito;
- la causa del credito;
- l’intimazione a pagare.
Come funziona la costituzione in mora?
La lettera di costituzione in mora serve a garantire il diritto del creditore di ricevere un adempimento dovuto.
I requisiti che regolano la validità dell’atto di messa in mora comprendono:
- il fatto che la comunicazione debba essere effettuata per iscritto
- la prova dell’avvenuta consegna al destinatario.
La costituzione in mora non è necessaria, secondo l’art. 1219 c.c. quando:
- l’insolvenza proviene da fatto illecito;
- l’insolvente dichiara di non voler adempiere per iscritto;
- l’obbligazione è al termine e il servizio o il pagamento devono essere eseguiti al domicilio del creditore.
Quali sono gli articoli correlati alla costituzione in mora?
Oltre al già citato articolo 1219 c.c., i riferimenti normativi che offrono maggiori dettagli sulla costituzione in mora sono:
- Art. 56 Codice Civile: regola la casistica in cui si ha a che fare con un’assenza. Il soggetto assente non viene più considerato tale quando esiste una prova della sua esistenza (ad esempio, la mancanza di un certificato di morte), per cui, una volta provata la mancata assenza, gli insolventi saranno tenuti a risarcire i danni o restituire i beni di cui hanno goduto temporaneamente.
- Art. 71 Codice Civile. Secondo questa norma, se un’eredità viene devoluta a seguito della morte del creditore e dopo la dichiarazione di assenza, ma viene poi accertato con sentenza che l’assente era in vita al momento dell’apertura della successione, si può inviare una petizione ereditaria da parte della persona di cui si ignora l’esistenza, o dei suoi eredi o aventi causa.
- Secondo l’ art. 445 Codice Civile gli alimenti sono dovuti solo a partire dal momento in cui viene ricevuta la domanda di mora.
- Art. 497 Codice Civile prevede che l’erede non deve essere costretto a pagare con i propri beni, a meno che non sia stato costituito in mora.
- L’ art. 1308 (Codice Civile) rappresenta un’importante fonte poiché descrive due requisiti fondamentali della costituzione in mora, ovvero il fatto che:
- in presenza di più debitori, essa non si estende a tutti ma solamente a colui che la riceve;
- se i creditori sono più di uno, questa procedura può essere invocata anche dagli altri concreditori.
Quali sono gli effetti della costituzione in mora?
Le conseguenze legali della costituzione in mora sono:
- decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente;
- l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
- l’interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.).
La costituzione in mora e la diffida ad adempiere ufficializzano un termine, di solito di 15 giorni dalla data di notifica, entro il quale, se non si è adempiuto a quanto dovuto, chi di diritto potrà ricorrere alle vie legali per il risarcimento di tutti i danni con aggiunto l’aggravio delle spese moratorie.
Lo sapevi che…
Al ricevimento della lettera di costituzione in mora, l’insolvente deve sapere che:
- se si paga, ad esempio, un giorno dopo rispetto al termine indicato non scattano sanzioni. Anche se il creditore dovesse aver iniziato la procedura legale tramite atti in tribunale, il giudice potrà esigere anche il rimborso delle spese legali solo dopo aver emesso un decreto ingiuntivo;
- per contestare la costituzione in mora non avrà bisogno di un avvocato ma gli basterà procedere con una comunicazione tramite raccomandata A/R o una PEC;
- anche se non invierà una risposta ciò non comporta una tacita ammissione del debito;
- una volta scaduto il termine riportato nella lettera, il creditore non può subito agire con un pignoramento dei beni ma dovrà richiedere l’intervento del giudice per condannare l’inadempimento, o attraverso normale sentenza o a partire da un decreto ingiuntivo.