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Le cambiali sono dei titoli di credito che garantiscono a chi le possiede il diritto a ottenere il pagamento di una quota dovuta, entro dei termini precisi.
Anche se meno diffusa rispetto agli anni Ottanta perché sostituita da metodi di pagamento diversi, la cambiale rappresenta ancora una forma di credito sicura, ed è definita dall’art. 1 r.d. 1669/33 (la cosiddetta legge cambiaria).
La cambiale attesta l’esistenza di un debito e di un credito ed, essendo un titolo esecutivo, costituisce il primo passo verso un’esecuzione forzata in caso di insolvenza.
In ambito aziendale, le cambiali possono essere attive e passive:
Nel momento in cui avviene, ad esempio, una vendita ma l’acquirente non ha modo di pagare subito, il venditore può chiedere al debitore il rilascio di una cambiale, come forma di attestazione dell’esistenza di un debito nei suoi confronti. Quest’ultimo si estinguerà quando il compratore procederà al pagamento entro la scadenza pattuita.
Esistono diverse tipologie di cambiali, con le più comuni che sono rappresentate dalla cambiali tratte e dai pagherò.
Il pagherò, o vaglia cambiario, contiene la promessa che chi la emette effettua il pagamento della somma indicata nel titolo.
Nella cambiale pagherò i soggetti interessati sono l’emittente (debitore) ed il beneficiario (creditore).
Con questa cambiale, chi contrae il debito può posticipare un pagamento ed il creditore può cederla a terzi tramite la girata, anche se sarà sempre l’emittente originario a pagare perché il beneficiario girante agirà soltanto da tramite e garante.
La molto diffusa cambiale tratta è un titolo di credito che contempla la presenza di un ordine di pagamento che viene trasmesso da un soggetto a un altro. La sua popolarità deriva dal fatto che, affidando ad un soggetto terzo il pagamento di un debito, si ha la certezza che il debito venga saldato.
A differenza del pagherò, la cambiale tratta si svolge tra tre soggetti, ovvero:
La sua emissione parte dal traente che ordina al trattario (che riceve l’ordine) di pagare un altro soggetto, il beneficiario.
Di conseguenza, da un lato si crea il cosiddetto rapporto di valuta, che si instaura tra il traente e il primo prenditore del titolo, e il rapporto di provvista, che interessa il traente e il trattario. Il trattario, apponendo la propria firma per accettazione della tratta diventa il debitore principale.
La cambiale agraria consente di ricevere dei finanziamenti bancari, con sconto dell’effetto, che servono a coprire delle spese da destinare alla produzione agricola.
In caso di mancato pagamento, la banca potrà intervenire nei confronti del debitore o degli obbligati tramite protesto.
La compilazione cambiali è solitamente molto intuitiva poiché simile a quella dell’assegno. La compilazione cambiale prevede quindi l’inclusione di:
Attenzione perché, in caso manchi uno o più elementi, si avrà a che fare con una cambiale incompleta mentre, se ci si accorda su un riempimento del titolo dopo la sua emissione, si parlerà di cambiale in bianco.
In caso di cambiali non pagate, si può avere a che fare con due tipi di conseguenze:
Dopo la scadenza della cambiale non corrisposta, il creditore può inviare al debitore l’atto di precetto, cioè un ultimo avvertimento di pagamento da compiere entro i successivi dieci giorni. Se neanche questo tentativo riesce a sortire alcun effetto, a partire dall’undicesimo giorno si può avviare il pignoramento.
Con il protesto il pubblico ufficiale attesta il mancato pagamento della cambiale, l’atto viene iscritto nel registro dei protestati e cattivi pagatori e, di conseguenza, il debitore non può emettere cambiali, firmare assegni né accedere al credito, sino a quando sarà attivo il protesto, cioè per 5 anni dalla sua pubblicazione. Prima dello scadere dei 5 anni, il debitore può chiedere la cancellazione del protesto tramite la camera di commercio dimostrando l’avvenuto pagamento dell’importo facciale dell’effetto e dei relativi costi di protesto.
La cambiale perde la sua valenza di titolo esecutivo dopo tre anni dalla data di scadenza, passati i quali il beneficiario della cambiale potrà agire tramite decreto ingiuntivo.
Ricapitolando, se il debitore non paga una cambiale può subire:
Una volta scaduto il titolo, il beneficiario può andare al luogo di domiciliazione segnato sulla cambiale per incassare la quota dovuta. Il tempo relativo alla scadenza della cambiale può essere determinato in quattro modi:
Non pagare una cambiale entro la scadenza stabilita può, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, risultare in un protesto o in un pignoramento di beni immobili, stipendi, finalizzato al recupero del credito, senza l’intermediazione di un tribunale.
Tuttavia, se per mancanza di liquidità o distrazione, si supera la data del pagamento, il debitore ha due giorni feriali per provvedere al mancato pagamento senza subire conseguenze.
In caso di necessità finanziarie si può ricorrere al prestito con cambiali, ovvero un finanziamento che viene rimborsato attraverso rate mensili, ma tramite cambiali da sottoscrivere e pagare entro una certa data di scadenza concordata con il creditore.
Essendo esse dei titoli esecutivi, le conseguenze di questi prestiti sono le stesse delle cambiali. La richiesta di finanziamenti con cambiali impiega pochi giorni, e si svolge attraverso la verifica di alcuni dati del debitore:
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