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L’assegno protestato comporta l’inizio di un procedimento che attesta il mancato pagamento dell’importo lì indicato entro la scadenza prevista. Questa azione viene agevolata da un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale.
Il protesto dell’assegno può essere motivato in vari modi ma il principale resta la mancanza di fondi sul conto di chi lo ha emesso.
Si protesta un assegno per garantire al portatore dell’assegno stesso una tutela contro la possibilità dell’esercizio di regresso dei debitori e degli eventuali “giranti”.
L’assegno protestato acquisisce anche un valore probatorio in quanto atto pubblico che fa fede fino alla querela di falso dell’avvenuta presentazione dell’assegno e del suo mancato pagamento.
In altre parole, l’atto di protesto permette a chi ha presentato l’assegno senza ricevere il pagamento di agire per via giudiziaria per ottenere la somma dovuta contro l’emittente, ovvero il beneficiario indicato sul titolo, coloro che abbiano fatto circolare l’assegno mediante girata (azione di regresso), nonché contro i soggetti che hanno garantito il pagamento dell’assegno (avallo).
Infine, il protesto di un assegno serve anche come “cattiva pubblicità” nei confronti del debitore che subisce a seguito alla pubblicazione del protesto nell’apposito registro.
Un’altra funzione dell’assegno protestato consiste nel fatto che il creditore viene protetto anche dagli istituti bancari che gli rilasciano una dichiarazione in cui è riportato che, nonostante l’assegno sia stato emesso dal creditore entro i termini previsti dalla legge, quest’ultimo non ha però potuto riscuotere il proprio credito. Questa certificazione viene presentata alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura che recepisce l’atto di protesto dell’assegno ed inserisce il nominativo del debitore nell’apposito registro informatico dei “protesti”.
Oltre a questa iscrizione, chi emette un assegno protestato viene anche trascritto all’interno della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e ne viene fatta comunicazione al Prefetto competente per territorio.
In caso di ritardi nel pagamento di un assegno, chi emette il titolo:
Per provvedere al pagamento di un assegno protestato entro 60 giorni, l’insolvente può recarsi presso la banca che ha rilasciato l’assegno o dal notaio o pubblico ufficiale che ha “elevato il protesto”. Se preferisce comunque può anche pagare direttamente la somma dovuta al creditore.
Se invece il debitore non copre l’assegno entro i 60 giorni, il nominativo di chi l’ha emesso viene inserito nell’”elenco protestati” del CAI, in cui resterà iscritto per 5 anni, anche dopo che avrà eventualmente pagato l’importo dovuto.
Un’altra conseguenza per il creditore del mancato pagamento nei termini oltre all’iscrizione al CAI, consiste nella revoca degli affidamenti esistenti (anche noti come fidi o scoperti) e dell’autorizzazione ad emettere assegni di qualsiasi banca.
Se si produce un assegno che non può essere liquidato per mancanza di fondi, chi lo emette è obbligato a pagare una sanzione amministrativa che può corrispondere ad un valore dai 516 ai 3.098 euro.
Se i titoli salgono a 10.000 euro o in caso di recidiva della violazione, la multa partirà invece da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 6.197 euro.
Il protesto è un’azione che scredita il soggetto a cui è rivolto e pone come conseguenze la difficoltà ad ottenere un prestito da una banca o ad intraprendere affari con altri.
Il titolare del protesto ha perciò buona ragione a provvedere quanto prima alla cancellazione dai pubblici registri, ovvero dall’elenco della Camera di Commercio e dalla Centrale Rischi a cui possono accedere gli istituti di credito aderenti.
Purtroppo non è possibile cancellare un protesto di assegno dal registro informatico dei protesti immediatamente neanche se il debitore provvede al pagamento dovuto.
Il soggetto insolvente può richiedere la cancellazione protesti assegni bancari non pagati presentando un’istanza di riabilitazione al Tribunale assistito da un legale solo dopo un anno dalla levata di protesto, a patto che:
Il responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente si occupa di cancellare i dati del protesto non oltre 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
La prescrizione dell’assegno bancario protestato avviene automaticamente dopo cinque anni dalla levata del protesto anche in assenza del pagamento e scompare (senza alcun intervento) dal Registro informatico dei protesti.
È possibile evitare le conseguenze di un assegno protestato:
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