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Si ha la messa in mora del creditore (o mora accipiendi) quando quest’ultimo rifiuta, senza motivo legittimo, il pagamento del debitore o quando non compie quanto è necessario affinché il debitore possa pagare il dovuto.
Il procedimento della costituzione in mora riguarda solitamente la situazione in cui il creditore si ritrova a dover attuare una procedura contro il soggetto insolvente che non ha restituito quanto dovuto entro la scadenza stabilita. A volte invece capita che, anche con l’intenzione di saldare l’obbligazione in atto, il debitore sia impossibilitato a farlo a causa di inadempienze del creditore.
Come anticipato, può accadere che chi dispone di un credito da recuperare possa creare difficoltà al debitore, impedendo di fatto che l’obbligazione venga adempiuta.
L’art. 1206 del codice civile stabilisce che “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.”
L’offerta del debitore, per essere valida e idonea a costituire in mora il creditore, deve rispettare determinati ulteriori requisiti. Più precisamente, l’offerta deve comprendere la totalità della somma o delle cose dovute, interessi e spese incluse.
Dunque, perché un creditore dovrebbe ostacolare il recupero di un’insolvenza?
Potrebbe succedere che un soggetto non accetti il denaro per continuare a guadagnare sugli interessi, oppure perché non ha più interesse a concludere la prestazione.
La costituzione in mora del creditore avviene quando:
La messa in mora del debitore viene considerata un illecito civile, perché si viola un obbligo, mentre nella mora accipiendi il creditore non viene ritenuto come colpevole, perché su di lui non ricadono particolari obblighi. Da parte sua però deve rispettare il diritto del debitore a liberarsi del debito.
In base a quanto detto, potrebbe sussistere una situazione in cui si può agire con la messa in mora del creditore se sono presenti la seguenti casistiche:
Sul creditore non ricadono obblighi di esigere il debito ma, in caso rifiutasse l’offerta integrale di pagamento ovvero non offrisse le condizioni al debitore di adempiere alla propria obbligazione, in base all’art. 1206 del cc, , il creditore rischia di essere messo in mora.
Per avviare una procedura di messa in mora bisogna formulare un’offerta, che deve seguire dei parametri precisi che ne determinano la validità.
Come riportato dall’art 1208 c.c., l’offerta deve:
Inoltre essa dovrà prevedere che:
Quando subentra la messa in mora del creditore ci si muove all’interno di due aree normative che, da un lato, mirano a regolarizzare i suoi effetti sfavorevoli sul creditore e, dall’altro, delineano le modalità con cui il debitore può liberarsi dal vincolo.
Una volta stabilita la possibilità e la necessità di inoltrare un atto di messa in mora del creditore a causa di uno dei motivi prima considerati, il creditore o un legale che lo rappresenta, può inviare un’apposita lettera di messa in mora del creditore per segnalare e risolvere il pagamento in sospeso per entrambe le parti.
La segnalazione tramite lettera deve essere inviata tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, per essere considerata valida, dovrà contenere:
In caso di mancata collaborazione per la risoluzione in seguito della lettera, le conseguenze della messa in mora del creditore possono essere, come previsto dal codice civile, di vari tipi:
Infine, se il creditore rifiuta l’offerta, il debitore può liberarsi dal vincolo utilizzando questi metodi:
Anche se meno comune della messa in mora del debitore, quella del creditore può tuttavia capitare. Per affrontare ogni evenienza contatta KRUK e conta sulla nostra esperienza di oltre 20 anni nella gestione dei debiti. Ti seguiremo passo dopo passo verso la risoluzione più conveniente per entrambe le parti.
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