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La questione che interessa i crediti insoluti e il recupero Iva è molto sentita ogni volta che un’azienda vanta un credito verso l’impresa entrata in procedura concorsuale, ovvero l’iter necessario per recuperare l’importo capitale del credito, mentre se si è già versata l’Iva è possibile riscattarla direttamente dall’Agenzia Delle Entrate.
A partire dal 25 maggio 2021, data in cui è entrato in vigore il Decreto “Sostegni Bis” (DL 73/2021) alle aziende è consentito un recupero più rapido del credito Iva attraverso l’emissione di una nota di credito (nota di variazione Iva in diminuzione).
Il credito insoluto è quel credito che un soggetto dovrebbe incassare, ma che non gli è stato ancora pagato.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, un’azienda creditrice può recuperare l’Iva non riscossa emettendo una nota di credito a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale. Il debitore si considera assoggetto alla procedura concorsuale dalla data:
Grazie al Decreto “Sostegni Bis” il creditore acquisisce la facoltà di versare l’Iva solo sulle somme effettivamente incassate, allineando così la legislazione Italiana alla Regolamentazione Europea relativa allo stesso ambito. Come anticipato, le modalità e le condizioni con cui un’impresa creditrice può recuperare l’Iva relativa ai crediti insoluti sono cambiate dal 25 maggio 2021, partendo dal momento da cui le note di credito Iva possono essere emesse, consentendo di riacquistare liquidità necessarie per le attività aziendali.
Le modifiche apportate dall’art. 18 del Decreto “Sostegni Bis” prevedono infatti l’anticipazione del momento di emissione della nota di variazione nel caso del mancato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse verso debitori assoggettati a procedure concorsuali. I creditori delle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021 potranno godere della possibilità di rettificare il corrispettivo originariamente fatturato e non riscosso nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a una procedura concorsuale già a partire dalla data di inizio della procedura stessa.
Per quanto riguarda invece le procedure concorsuali avviate prima del 25 maggio 2021, l’emissione della nota di variazione è subordinata all’esito infruttuoso della procedura stessa. Il creditore pertanto deve attendere la conclusione della procedura, che in Italia può avere anche durata superiore ai 10 anni, prima di recuperare l’Iva legata al corrispettivo non percepito.
Se in seguito all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo viene pagato, in tutto o in parte, l’impresa creditrice dovrà emettere una nota di variazione in aumento.
Dove vanno i crediti insoluti? I crediti appaiono nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni, rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni.
Il Decreto “Sostegni Bis” stabilisce che il debitore può emettere note di variazioni Iva in caso di:
L’azienda può emettere nota di credito per recuperare l’Iva a partire dalla data in cui il cessionario o committente è coinvolto nel procedimento concorsuale, per cui:
Secondo il nuovo comma 3-bis del Decreto Sostegno Bis la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente nei confronti del cessionario dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale precedentemente segnalate, ossia data della sentenza dichiarativa di fallimento, alla data del provvedimento in cui si ordina la liquidazione coatta amministrativa, dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il Decreto “Sostegni Bis” prevede di recuperare l’Iva in modo più rapido per le imprese ma queste dovranno informarsi bene sui potenziali clienti per prevenire gli insoluti.
Per i crediti non riscossi, infatti, andrebbero analizzate le informazioni di tipo patrimoniale dell’azienda cliente per decidere preventivamente come gestire la situazione e, se necessario, provvedere ad intentare un recupero giudiziale come quello del decreto ingiuntivo.
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