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Educazione Finanziaria

Sovraindebitamento: cos’è e come funziona?

Il sovraindebitamento è una procedura con la quale i soggetti insolventi di grandi somme possono sdebitarsi chiedendo di utilizzare un piano di rientro.

Si può applicare il processo di sovraindebitamento solo a chi si trova in una grave crisi finanziaria che non permette altro tipo di risoluzione. Grazie al sovraindebitamento da un lato il debitore può assolvere anche in parte a tutti i debiti e, dall’altro, i creditori possono vedere rientrare quanto dovuto.

Vediamo come funziona la procedura di sovraindebitamento, quali sono le leggi che la regolano e chi può usufruirne.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

La procedura di sovraindebitamento, nominata per la prima volta nella Legge n. 3 del 2012, rappresenta la possibilità per le persone fisiche in grossa difficoltà economica di pagare i debiti assunti in modo diverso rispetto a quanto è previsto dai contratti sottoscritti.

In particolare, come anticipato, il procedimento a cui ci si affida per risolvere le insolvenze è il piano di rientro.

Come funziona la procedura di sovraindebitamento?

La procedura di sovraindebitamento consta di alcune fasi:

  1. Bisogna prima di tutto presentare un’apposita domanda all’organizzazione competente per questo tipo di richieste, ovvero l’Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), ente indipendente e imparziale. Tutti coloro  che non possono accedere alle procedure concorsuali e sono perciò soggetti alle azioni dei creditori, possono rivolgersi a questo organo che fa da sorta di garante.
  2. L’OCC procede con la valutazione dell’istanza per controllare se esistono i presupposti normativi per accoglierla e, in caso affermativo, nomina un professionista (il cosiddetto gestore della crisi) che avrà il compito di assistere il debitore nella risoluzione dei debiti.
  3. Il gestore della crisi incaricato può formulare una proposta di ripianamento dei debiti da far vagliare al Tribunale del luogo di residenza del debitore, in cui sono riportati gli importi e i tempi entro cui dover saldare, per intero o in parte, i debiti.
  4. La fase successiva è l’invio della proposta ai creditori per farla analizzare ed eventualmente accettare. Si considera risolto l’accordo se viene approvato per lo meno dai creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. Ad esempio, se l’insolvente ha debiti con varie persone che ammontano a 100 mila euro, si  raggiungerà un patto tra le parti se la somma del debito dei creditori che si sono espressi come favorevoli alla proposta supera i 60 mila euro.
  5. Se invece si tratta di debiti che non riguardano l’attività professionale in corso, si potrà formulare lo stesso tipo di proposta di piano di ristrutturazione del debito ma in questo caso, per l’accettazione dell’accordo, ci sarà bisogno del parere favorevole dei creditori.
  6. Un’ulteriore alternativa è rappresentata dalla richiesta di liquidazione da parte del legale che riguarda il patrimonio del debitore. Egli potrà individuare insieme al gestore della crisi i beni da vendere e destinare i ricavi all’assolvimento totale o parziale dei creditori.

Esistono quattro procedimenti tramite cui si può gestire la crisi da sovraindebitamento, ovvero:

  • La ristrutturazione dei debiti del consumatore che riguarda solo i debiti contratti per scopi personali e non professionali;
  • Il concordato minore, cioè un accordo relativo a piccole imprese e aziende agricole;
  • La liquidazione controllata del sovraindebitato che permette di recuperare i crediti tramite la vendita di tutto il patrimonio del debitore. Possono usufruire di questa modalità tutti i soggetti non fallibili.
  • L’esdebitazione del debitore totalmente incapiente che è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.

Quali sono le leggi di riferimento collegate al sovraindebitamento?

I riferimenti di legge sono principalmente tre:

  • La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 riporta alcune disposizioni che riguardano l’usura, l’estorsione e la composizione delle crisi di sovraindebitamento;
  • Il Decreto 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), in cui sono stabiliti i criteri di valutazione delle spese e dei compensi dovuti all’OCC, nonché le modalità di pagamento dei debiti.
  • Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed ha sostituito i “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” che dal 2012, con l’entrata in vigore della l. 27 gennaio 2012 n. 3, abbiamo imparato a conoscere.

A chi si rivolge il sovraindebitamento?

La procedura di sovraindebitamento è applicabile ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi, ovvero, per meglio dire:

  1. i piccoli imprenditori (commercianti, artigiani, professionisti) o gli imprenditori sotto soglia;
  2. i privati cittadini senza P.IVA., se hanno contratto debiti per scopi diversi dall’esercizio dell’attività professionale.

È escluso dalla procedura di sovraindebitamento ogni debito che riguarda:

  • gli obblighi di mantenimento
  • la corresponsione degli alimenti
  • il risarcimento extracontrattuale.

Lo sapevi che…

Secondo il report annuale a cura della Camera Arbitrale di Milano del 2021, in quell’anno le richieste d’aiuto da parte di imprese e cittadini molto indebitati sono cresciute del 58%, e il trend non sembra essere purtroppo cambiato da allora.

Redazione KRUK Italia

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