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In questo articolo scopriremo brevemente la definizione di decreto ingiuntivo e quale differenza esiste tra il provvedimento europeo e quello nazionale.
Il decreto ingiuntivo (detto anche “provvedimento monitorio” o “ingiunzione di pagamento”) è un metodo giuridico grazie al quale un creditore chiede il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa determinata o di una determinata quantità di cose fungibili. In questo caso viene fatto intervenire un giudice che emette questo provvedimento per far sì che venga estinta definitivamente l’obbligazione dovuta. Nel decreto ingiuntivo i tempi entro i quali l’inadempiente è tenuto a pagare corrispondono di solito a 40 giorni dalla notifica del decreto. Passato questo termine senza che sia stata proposta opposizione, l’ingiunzione diventa definitiva.
In assenza di un accordo tra le parti, il creditore potrà richiedere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo.
Il provvedimento emesso dal giudice permette al creditore di riscuotere l’importo della somma di denaro rimasta insoluta maggiorata degli interessi maturati e maturanti e delle spese legali sostenute.
L’esecuzione forzata si compone di due fasi:
Si evidenzia che ogni fase comporta costi e spese legali che maggiorano l’importo totale dovuto a carico esclusivo del debitore.
Il decreto ingiuntivo è un modo veloce grazie al quale il creditore può ricorrere per ottenere ciò di cui ha diritto. I vantaggi dell’utilizzo di questo strumento riguardano:
I soggetti implicati nel decreto ingiuntivo sono il creditore (definito ricorrente o ingiungente) e l’insolvente (detto anche resistente o ingiunto).
Anche se qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può ricorrere al procedimento di ingiunzione, è importante che il credito rispetti determinati requisiti, senza i quali non è possibile usufruire di tale provvedimento. Le condizioni principali prevedono che:
Nel 2008 è entrato in vigore il decreto ingiuntivo europeo, disciplinato dal regolamento n.1896/2006. Questo tipo di decreto vale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ad eccezione della Danimarca e rappresenta uno strumento che facilita il recupero del credito tra soggetti che appartengono a diversi Stati dell’UE.
Per attuarsi il decreto ingiuntivo europeo è necessario che:
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento può interessare sia le controversie di natura civile che commerciale mentre restano escluse quelle riguardanti le seguenti materie:
In base all’art. 19 del Regolamento, il decreto ingiuntivo europeo può essere eseguito nello Stato estero, senza che sia necessario alcun riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria straniera. Lo Stato membro di esecuzione non può opporsi al riconoscimento poiché l’esecuzione segue le regole dello Stato in cui avviene.
Al contrario, nel provvedimento di ingiunzione nazionale, per procedere all’esecuzione è necessario che avvenga prima un riconoscimento da parte dell’autorità estera del provvedimento italiano (come da Regolamento Bruxelles I bis sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).
Ora che conosci meglio questo tipo di provvedimento, ti starai domandando se si può rateizzare un decreto ingiuntivo. La risposta è affermativa poiché non esiste in Legge alcun divieto, a patto però che si raggiunga un accordo tra le parti.
In questo caso, dopo aver chiarito al creditore la propria impossibilità al saldo in un’unica soluzione, gli si può proporre la rateizzazione della cifra in più parti. Si ricorda tuttavia che il creditore ha il diritto di non acconsentire alla rateizzazione.
La rateizzazione può essere effettuata attraverso un piano di rientro da concordare tra le parti. Se questo ha esito positivo ha luogo il cosiddetto atto di transazione per cui l’insolvente sarà obbligato a versare le somme di denaro dovute alla scadenza precedentemente concordata.
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Il procedimento per ottenere un provvedimento di ingiunzione fa riferimento agli articoli 633 e successivi del Codice di procedura civile, di cui puoi trovare una spiegazione nel link.
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